Finalità statutarie

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPI SPELEOLOGICI PIEMONTESI ONLUS

CON SEDE IN TORINO,GALLERIA SUBALPINA N.30

C.F. 97503280014


DISPOSIZIONI GENERALI DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE

ART. 1

L'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GRUPPI SPELEOLOGICI PIEMONTESI - O N L U S", fondata il 11 febbraio 1981, con sede in TORINO, Galleria Subalpina n. 30, e' una organizzazione democratica, senza fini di lucro.

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo istituzionale di promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare dell'ambiente speleologico; tale attività si esplica attraverso:

L'Associazione potrà aderire alle Federazioni e/o Associazioni nazionali ed internazionali di categoria, agli Enti di propaganda riconosciuti in Italia nonché agli Enti di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.

ART. 3

L'Associazione sviluppa autonomamente la sua azione ed intende operare e stabilire rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali che svolgono attività similari.

COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di Soci:

  1. Gruppo Speleologico Piemontese di Torino;
  2. Gruppo Speleologico Alpi Marittime di Cuneo;
  3. Gruppo Speleologico Biellese di Biella;
  4. Speleo Club Torino di Torino;
  5. Gruppo Speleologico Frejus di Torino;
  6. Gruppo Grotte di Novara di Novara.

Sono Soci Gruppi Aderenti quegli Enti Associativi Speleologici, operanti in Piemonte, che richiedono di far parte dell'Associazione, previa accettazione dell'Assemblea e successiva ratifica dell'Organo Direttivo dell'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi. I nuovi soci che richiedono di entrare a far parte dell'Associazione, dovranno dimostrare la loro attività nel campo specifico da alemno due anni e la loro effettiva partecipazione alle attività e iniziative della AGSP per il periodo di almeno un anno.

Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di voto nelle Assemblee generali dei Soci.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.

All'atto della iscrizione i Soci dovranno versare l'importo relativo alla quota sociale; detta quota o contributo associativo e' intrasmissibile e non rivalutabile.

Considerato che i Soci della Associazione sono Enti Collettivi, essi saranno rappresentati da una persona fisica, appositamente delegate dall'Ente stesso.

ART. 5

Le quote sociali verranno stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso. Decadono dalla qualità di Socio, senza eccezione alcuna, tutti coloro che non avranno versato la quota entro il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 6

Ogni Socio dell'Associazione gode dei seguenti diritti e doveri, di :

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Associazione.

ART. 7

Il socio che contravvenisse al presente statuto, o arrecasse danni materiali ai beni all'Associazione, o avesse un comportamento irriguardoso nei confronti degli altri Soci, preventivamente ammonito, potrà essere espulso in seguito a deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci.

GLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 8

Gli Organi della Associazione sono:

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 9

L'Associazione e' regolata dalle deliberazioni delle Assemblee Generali dei Soci.

Possono prendere parte all'Assemblea generale dei Soci tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con le quote sociali ed iscritti a libro Soci da almeno sei mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo quanto disposto dall'articolo 2.532 del Codice Civile. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 10

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Vengono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

ART. 11

L'assemblea ordinaria e' convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto economico - finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, appositamente preparato dal Consiglio Direttivo e corredato da una relazione del Collegio dei Revisori; l'Assemblea inoltre delibera in ordine al bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori che rimane in carica per un triennio.

ART. 12

L'Assemblea straordinaria dei Soci, e' convocata ogni qualvolta vi sia richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota sociale e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge.

ART. 13

Le convocazioni delle Assemblee dei Soci sono idoneamente pubblicizzate dal Consiglio Direttivo, mediante la spedizione di una apposita comunicazione alla sede del Socio o mediante affissione della stessa comunicazione nei locali dell'Associazione almeno un mese prima della data in cui e' prevista la riunione. In tale comunicazione sono chiaramente indicati i motivi della riunione.

ART. 14

L'Assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno il 50% (cinquantapercento) dei Soci aventi diritto di voto per l'anno in corso.

In seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo, composto da persone fisiche, secondo quanto disposto dall'art.4, ultimo comma del presente statuto, liberamente eletto dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di amministrare l'Associazione adempiendo alle decisioni della Assemblea generale dei Soci; esso è cosi' composto :

Tutte le cariche sono onorifiche ed alcun compenso spetta per l'opera prestata, fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese, anche di natura forfetaria.

La partecipazione nel Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di rappresentante delegato del Socio Gruppo.

ART. 16

La legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e' affidata al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente più anziano, con i più ampi poteri di firma.

Il Consiglio Direttivo adempie alle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni del Presidente comportano automaticamente il passaggio di incarico al Vicepresidente anziano.

Le dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo comportano il subentro dei primi esclusi dalla votazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidnete anziano o dell'intero Organo e' convocata con urgenza apposita Assemblea straordinaria per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare uno o più direttori tecnici per coordinare l'attività.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19

Il Collegio dei Revisori e' composto di n. 3 (tre) rappresentanti nominati dall'Assemblea nell'ambito dei Soci persone fisiche, membri delle Associazioni in parola.

Essi durano in carica tre anni; e' compito del Collegio dei Revisori di vigilare e controllare su tutta l'attività economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e di riferire all'Assemblea dei Soci in ordine al mandato ricevuto. I Revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e sono responsabili del loro operato.

Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, con un minimo di quattro riunioni annue.

Il Collegio dei Revisori presenta annualmente la relazione attestante i controlli eseguiti all'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio non possono assumere altri incarichi direttivi negli Organi dell'Associazione.

La partecipazione nel Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di rappresentante delegato del Socio Gruppo.

PATRIMONIO

ART. 20

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da :

le entrate sono costituite da :

E' fatto assoluto pieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 21

Il Consiglio direttivo e' depositario e responsabile del patrimonio e dei fondi dell'Associazione, la cui amministrazione e' di sua competenza.

MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 22

Il presente statuto può essere modificato esclusivamente alle seguenti condizioni :

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 23

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea generale dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 ( due terzi ) degli iscritti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare in ordine allo scioglimento deve essere richiesta dai 2/3 ( due terzi ) del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Ente, sentito il parere dell'Organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23.12.1996, dovrà obbligatoriamente essere devoluto all'Ente Regionale o a fini di pubblica utilità o ad altra Associazione avente finalità analoga, e salvo persa disposizione imposta dalla Legge.

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Ultima modifica:
20-Aprile-2010

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