Legge Regionale

Consiglio regionale del Piemonte

Legge regionale 30 maggio 1980, n. 69.

Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)


Art. 1.

L'ambiente carsico e quello delle grotte del Piemonte fanno parte del patrimonio naturale.

La Regione, a norma dell'art. 5 dello Statuto e nei limiti delle proprie competenze, concorre a regolare l'attività speleologica piemontese e ne promuove la protezione, l'incentivazione, lo studio e la qualificazione, nonché la documentazione, la gestione e la diffusione dei dati raccolti.

Art. 2.

Vengono definite aree carsiche tutte le zone del Piemonte nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte.

Esse rivestono caratteristica di pubblico interesse per:

Art. 3.

Le attività di studio riguardano:

Art. 4.

Le attività di studio riguardano:

Art. 5.

Le attività di documentazione riguardano:

Art. 6.

La qualificazione dell'attività speleologica riguarda:

Art. 7.

Ogni anno la Regione, a mezzo dell'Assessorato alla pianificazione Territoriale e Parchi Regionali, redige un piano di attività relativo alla materia contemplata in questa legge, tenendo conto delle segnalazioni fornite dalla Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi e dai singoli Gruppi stessi, coordinandolo, per quanto necessario, con gli interventi previsti sul territorio regionale.

La scadenza per le segnalazioni e le domande è fissata con provvedimento della Giunta Regionale.

Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

È istituita la Commissione Regionale tecnico-consultiva composta da:

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario addetto all'Assessorato Pianificazione Territoriale e Parchi Regionali.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

Art. 9.

I soggetti beneficiari della presente legge sono:

  1. l'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi;
  2. i singoli Gruppi Speleologici;
  3. il Club Alpino Italiano.

I soggetti beneficiari delle sovvenzioni devono fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge, e devono presentare, ogni anno, una relazione illustrativa della attività svolta.

Art. 10.

L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Catasto Speleologico Regionale sono delegati all'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, la quale cura in particolare che tale Catasto contenga l'elenco di tutte le grotte della Regione, con la descrizione di ciascuna di esse, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonché ogni altra notizia utile.

Il Catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato.

Art. 11.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 30 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto al punto 3.7.2. "Interventi per il potenziamento delle strutture ricettive a carattere sociale", e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Spese per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte", con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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